ART. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata “URBAN.LAB – Centro per lo studio e la promozione della CULTURA URBANA”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
ART. 2 – Sede
L’associazione ha sede legale in Como Via Ugo Foscolo 3 e può costituire sedi secondarie.
Il trasferimento della sede sociale principale non comporta modifica statutaria.
ART. 3 – Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025, prorogabile con delibera favorevole di almeno ¾ degli associati convocati in assemblea appositamente indetta.
ART. 4 – Scopo dell’Associazione
L’associazione non ha scopo di lucro. Le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e del rispetto dei diritti inviolabili della persona.
L’Associazione intende perseguire le proprie attività nel segno dell’impegno etico, civile, sociale.
Gli scopi dell’associazione sono:
4.1 Promuovere, diffondere e sostenere la cultura nelle diverse forme e manifestazioni quale elemento educativo e formativo della persona, per il miglioramento della qualità della vita e dell’impegno sociale.
4.2 Promuovere attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale.
4.3 Sviluppare reti e attività di servizio, attività di comunicazione, iniziative scientifiche, culturali e artistiche tra attori istituzionali e persone fisiche interessate alle politiche inerenti la città e il suo habitat.
4.4 Promuovere la qualità come obiettivo di riferimento nei processi di trasformazione urbana, incentivando le pratiche partecipative della progettazione.
4.5 Favorire le seguenti attività dirette e indirette:
a) Sostenere e/o attivare osservatori interdisciplinari sulla società e le politiche urbane con il coinvolgimento di contributi a titolo esemplificativo nel campo dell’architettura, dell’urbanistica, del design, della grafica, del paesaggio, delle scienze ambientali e geotecniche, del diritto, dell’economia, dell’antropologia, della sociologia, dell’arte.
b) Sviluppare l’interazione con mass-media, cinema, teatro, letteratura e arte, proponendo la produzione di eventi culturali, divulgativi, di aggiornamento e formazione.
c) Attivare consulenze di ricerca, rapporti, sondaggi, incontri, seminari, azioni di comunicazione e corsi di formazione.
d) Fermo restando l’assenza di scopo di lucro, potrà realizzare i propri scopi anche attraverso la partecipazione e/o la costituzione di società operative che favoriscano in particolare le start up e l’inserimento professionale.
e) Attivare sinergie culturali, artistiche, scientifiche, economiche in collaborazione con Istituzioni territoriali, enti di ricerca, enti di volontariato e di terzo settore, associazioni, pubbliche e private, società di produzione o di servizi.
f) Fornire consulenze alle amministrazioni locali (Comune, Provincia, Regione), istituti di ricerca, Fondazioni pubbliche o private, società per l’ideazione e l’implementazione di politiche attinenti ai temi richiamati e assunti dagli scopi statutari.
g) Svolgere attività editoriali e di pubblicazione.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti fra gli associati, neanche indirettamente.
ART. 5 – Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti quei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche ed enti in genere) che vorranno contribuire al conseguimento degli scopi, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, accompagnata dalla presentazione di almeno un associato regolarmente iscritto. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.
All’atto dell’ammissione il socio, ad eccezione della figura del socio onorario sotto indicata, si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
L’Associazione è composta da tre categorie di soci:
– Soci Promotori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità.
I soci Promotori provvedono alla nomina delle cariche sociali per il primo mandato quinquennale di costituzione della Associazione.
– Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota annuale.
– Soci Onorari: coloro che per meriti e chiara fama negli ambiti e per gli scopi promossi dall’Associazione siano invitati a condividerne la partecipazione.
Il numero dei soci effettivi e onorari è illimitato.
I soci, con esclusione dei soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio. Per il primo mandato la quota è determinata dal Comitato Direttivo, nominato dai Soci Promotori.
Le attività dei soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuito.
Ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate secondo le forme stabilite dal Comitato Direttivo e/o dal regolamento interno.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 6 – Diritti e doveri dei Soci
I soci aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Comitato Direttivo.
ART. 7 – Recesso/esclusione del Socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza alle disposizioni del presente statuto e in particolare di quanto previsto dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
ART. 8 – Organi Sociali
Sono Organi della Associazione:
Il Presidente
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Scientifico
L’Assemblea
Il Segretario
Il Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata in rappresentanza dell’Associazione secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo o da Regolamento.
ART. 9 – Il Presidente
Il Presidente è nominato per il primo mandato dai Soci Promotori e dall’Assemblea per i mandati successivi.
Il Presidente resta in carica sino al 31.12.2018 per il primo mandato e 4 (quattro) anni per i successivi. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione, presiede il Comitato Direttivo e quello Scientifico e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni.
Convoca il Comitato Direttivo e l’Assemblea.
In caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli organi dallo stesso presieduti illustrandone i contenuti e motivandone le ragioni alla riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal Segretario che ne esercita le funzioni con esclusione dei poteri esercitabili in via d’urgenza.
Il Presidente può conferire, anche a terzi, procure ad negotia e/o alle liti.
È compito del Presidente vigilare sul rispetto e sull’osservanza delle regole contenute nello Statuto nonché curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e dell’Assemblea.
ART. 10 – Il Comitato Direttivo
L’associazione è amministrata dal Comitato direttivo individuato dai soci Promotori per il primo mandato ed eletto dall’Assemblea per i mandati successivi.
Il Comitato resta in carica sino al 31.12.2018 per il primo mandato e 4 (quattro) anni per i successivi. Il mandato è rinnovabile.
E’ composto da cinque membri, compreso il Presidente, elevabili a sette su decisione dello stesso Comitato.
Il Comitato Direttivo nomina a maggioranza assoluta al suo interno il Segretario, il Tesoriere e, qualora lo ritenesse, il Vice presidente. Nomina altresì il Comitato scientifico di cui all’art.11.
In caso di cessazione dall’incarico di uno dei membri del Comitato direttivo, lo stesso viene reintegrato dal Comitato Direttivo per il primo mandato costituente, e successivamente dall’Assemblea.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Comitato.
Il Comitato si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene utile e comunque almeno due volte l’anno per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. determina le azioni e le politiche culturali dell’Associazione in ottemperanza al mandato dell’Assemblea e alle proposte consultive del Comitato Scientifico.
3. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione.
4. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
5. ammette i nuovi soci.
6. Nei casi previsti dall’art.6, esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
7. Nomina il Comitato Scientifico e il suo Presidente.
8. Il Comitato direttivo è altresì competente a deliberare circa le domande di ammissione soci, come da art.4.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
ART. 11 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva per il Comitato Direttivo.
Esso è nominato dal Comitato Direttivo e dura in carica quattro anni.
I suoi membri possono essere terzi estranei e sono rinominabili.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione e può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti o in alternativa un responsabile coordinatore.
Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente. Il Comitato Scientifico propone al Comitato direttivo linee di politica culturale e scientifica e iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente il Comitato scientifico è presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o dal responsabile coordinatore.
Il Comitato scientifico è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera le sue proposte a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.
ART. 12 – L’Assemblea
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci Promotori, effettivi ed onorari.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno tramite avviso scritto da inviare con lettera semplice o mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea è presieduta dal Presidente stesso o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da un delegato individuato tra i membri del Direttivo
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente, con esclusione del primo mandato costituente
b) elegge il Comitato Direttivo, con esclusione del primo mandato costituente.
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Direttivo;
e) fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) delibera lo scioglimento dell’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
ART. 13 – Patrimonio e mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
– dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
– da iniziative promozionali e sponsorizzazioni
– da finanziamenti su progetti conseguiti presso Enti e organismi pubblici europei, nazionali, regionali, o Fondazioni private
– dalle partecipazioni a società, di cui all’art. 4.5 lett.d
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
ART. 14 – Durata degli esercizi
Gli esercizi hanno durata di 365 giorni. Solo il primo esercizio costituente ha inizio dalla data di nomina del Presidente e del Comitato direttivo e si conclude il 31.12.2015.
ART. 15 – Bilancio
I bilanci sono predisposti dal Tesoriere, esaminati dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
ART. 16 – Modifiche statutarie
Questo statuto è modificabile in sede assembleare con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
ART. 17 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno a discrezione del Comitato direttivo, che provvederà alla sua elaborazione.
ART. 18 – Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea appositamente indetta.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato per i seguenti motivi:
• Conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo.
• Impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci, ritenuto indispensabile per il conseguimento dei propri fini.
• Ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazione di fondo dell’Associazione o impedirne lo svolgimento dell’attività.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.
ART. 19 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.